Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. g) del decreto legislativo n. 22/97 e ai sensi della legge regionale n. 21/93; é fatta salva la facoltà di sottrarsi al regime della privativa da parte di quelle attività di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all'art. 22, comma 11, del citato decreto e da parte delle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché , in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
· i rifiuti radioattivi;
· i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
· le carogne e i seguenti altri rifiuti da aziende agricole: liquami, materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali
eduli;
· le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
· i materiali esplosivi in disuso;
· le terre e rocce di scavo che non abbiano caratteristiche di rifiuto pericoloso.”
(riformulato con atto di Consiglio Comunale n. 44/2004)