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Il Referendum, istituito dall'art. 50 dello Statuto comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è disciplinato dal presente regolamento.
Il Comune prevede l'uso del Referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
Il Referendum ha carattere consultivo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali regionali, provinciali o comunali.
Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante per entrambe le parti, il comitato di garanti di cui al successivo articolo 4.
Il referendum decade, altresì, in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
Ogni attività deliberativa sull’oggetto del referendum è sospesa a partire dalla presentazione della proposta referendaria al protocollo comunale sino al verbale di ammissione da parte del Comitato dei garanti; la stessa è altresì sospesa nei 35 giorni antecedenti la data della consultazione.